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Convenzione sul contratto di trasporto nell’ambito del trasporto internazionale di merci su strada

, Ing. Peter Formela

Oggi vorrei dirvi qualcosa sulla convenzione più importante vigente nel campo del trasporto internazionale su strada vale a dire la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (in breve Convenzione CMR).

La Convenzione è stata siglata nel 1956 a Ginevra. Nel nostro paese, che all’epoca faceva parte della Repubblica socialista cecoslovacca, questa convenzione è entrata in vigore alla fine del 1974 ed è stata pubblicata per la prima volta per mezzo del decreto del ministro degli Affari esteri n. 11/1975

Nel 1978 fu firmato a Ginevra il Protocollo alla Convenzione CMR che disciplinava l’articolo 23 sul risarcimento del danno. Il Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca ha ratificato questo protocollo alla fine del 2007. Nella Raccolta delle leggi è stato poi pubblicato tramite notifica n. 163/2008.

Nel 2008 la Convenzione CMR è stata integrata con un protocollo supplementare. L’integrazione riguardava la lettera di vettura elettronica.

Questo per quanto riguarda la storia fino ad oggi. Ora vediamo insieme cosa è in realtà la Convenzione CMR.

Lo scopo fondamentale Di questa Convenzione (come per la maggior parte dei trattati multilaterali) è unificare le norme in materia di trasporto internazionale di merci su strada e, quindi, promuovere lo sviluppo del commercio internazionale. In termini pratici ciò è estremamente importante per i vettori e trasportatori in quanto, senza una convenzione del genere, tutto sarebbe disciplinato dalla legislazione nazionale. In tutta onestà, spesso è un problema capire le leggi, i decreti e i regolamenti nella propria lingua madre. Figuriamoci in una lingua straniera. Un documento sostituisce decine di altri.

A questo punto vorrei sottolineare che i trasporti di cabotaggio non sono regolati dalle convenzioni e dalle norme internazionali. Ciascun vettore che realizza trasporti di cabotaggio, dunque, deve conoscere anche la normativa del paese in questione vigente per questo tipo di trasporto sul suo territorio. (Con i trasporti di cabotaggio si intendono i trasporti effettuati all’interno di uno stato per mezzo di un vettore di un altro stato. Per fare un esempio: un nostro vettore slovacco Esegue una spedizione in Germania con luogo di carico e luogo di scarico entrambi sul territorio tedesco.)

Si tratta quindi di trasporto internazionale nel momento in cui il luogo di carico si trova in uno stato diverso da quello dove si trova il luogo di scarico. Affinché sia possibile applicare la Convenzione CMR al trasporto internazionale di merci, il luogo di carico oppure quello di scarico si deve trovare in uno stato firmatario della suddetta convenzione.

Esistono tre eccezioni quando la spedizione non può essere realizzata secondo la Convenzione CMR nonostante si tratti di un trasporto internazionale:

  1. Si tratta di un trasporto postale che è disciplinato dalle convenzioni internazionali sul trasporto postale

  2. Il trasporto della salma dei defunti

  3. Il trasporto di traslochi, ovvero tutto quello che una persona si porta con sé quando deve traslocare da un luogo a un altro, mobili, elettrodomestici, indumenti e accessori per la casa ecc.

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La convenzione CMR disciplina le regole, i diritti, i doveri e le responsabilità del vettore e del trasportatore, regola la conclusione e la realizzazione dei contratti di trasporto nonché le procedure per la richiesta del risarcimento danni. Descrive quello che i documenti di accompagnamento del trasporto devono contenere. Descrive il documento più importante per il trasporto di merci che è senza dubbio la lettera di vettura CMR (in breve la lettera CMR). Si tratta di un documento ufficiale dalla forma standardizzata redatto solitamente in due lingue. La lettera di vettura CMR è numerata e di solito viene procurata a cura del vettore. Può essere acquistata nei negozi dove sono reperibili anche altri formulari e moduli utilizzati dagli imprenditori. Alcuni vettori, aziende logistiche e spedizionieri si fanno stampare le proprie lettere CMR con il loro logo sopra.

Ogni kit di lettere CMR di solito ha da 5 fino a 7 fogli stampati su carta autocopiante.

- Il primo foglio rosso è destinato al mittente ed è il documento che attesta al mittente che la merce è stata consegnata al vettore.

- Il secondo foglio azzurro è destinato al destinatario della merce per informarlo sulla quantità della merce che deve ricevere dal vettore.

- Il terzo foglio verde è destinato al vettore ed è contemporaneamente il documento attestante la consegna della merce al destinatario.

- Il quarto e il quinto foglio sono neri e servono per la fatturazione.

- Il sesto e settimo foglio sono neri e servivano in passato principalmente per le esigenze doganali.

Di regola sulla lettera CMR sono indicati i seguenti dati obbligatori:

a) il luogo e la data di emissione,
b) il nome e l'indirizzo del mittente,
c) il nome e l’indirizzo del vettore,
d) il luogo e la data di ritiro della merce e il luogo di destinazione,
e) il nome e l’indirizzo del destinatario,
f) l’identificazione comune della natura della cosa trasportata e il tipo di imballaggio; in caso di cose pericolose anche la loro identificazione generalmente riconosciuta,
g) il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri,
h) il peso lordo della spedizione o comunque la quantità di merci espressa in altro modo,
i) i costi associati al trasporto (il valore all'importazione, oneri accessori, dazi doganali e altri costi sostenuti dal momento della conclusione del contratto fino al momento della consegna della merce),
j) le istruzioni necessarie per le dogane e le altre procedure ufficiali,
k) la dichiarazione che il trasporto, a discapito di qualsiasi altro accordo, è disciplinato dalle disposizioni di questa Convenzione.

Inoltre può essere integrata con le seguenti informazioni facoltative:

a) il divieto di trasbordo,
b) i costi che il mittente si assume,
c) l’ammontare del contrassegno da incassare al momento della consegna della merce,,
d) il prezzo delle merci e l'importo che rappresenta un interesse speciale alla consegna,
e) le istruzioni del mittente per il vettore in materia di assicurazione della merce,
f) i tempi concordati per la consegna della merce,
g) l'elenco dei documenti consegnati al vettore.

Inoltre, dovrebbero essere indicate anche le riserve del vettore espresse nel momento della presa in consegna della merce (nella casella 18) dove è possibile esprimere tramite un codice numerico oppure alfanumerico (ad esempio il codice 3 significa imballaggio danneggiato, il codice 5c significa che il controllo del numero dei colli non è possibile perché si tratta di un gran numero di pezzi imballati, oppure il codice 8 significa merce impregnata). In caso siano rilevati dei danni oppure in caso di riserve del vettore in merito al carico, questi dovrebbe contattare il committente del trasporto e chiedere istruzioni su come procedere nel trasporto. In questo caso raccomandiamo anche al vettore di eseguire una documentazione fotografica in modo che sia chiaramente visibile il motivo della riserva. Laddove il vettore non esprima nessuna riserva nel momento del carico, vale la presunzione che la merce è stata caricata correttamente e nella quantità indicata nella lettera CMR.

La lettera CMR può contenere, oltre alla conferma dell’avvenuta presa in consegna della merce da parte del destinatario dal vettore, anche altre informazioni del destinatario nel momento del ritiro della merce, in particolare nel caso in cui la merce sia stata consegnata al destinatario palesemente danneggiata o mancante. In questo caso di solito il destinatario redige anche un protocollo sul danno ed esegue la documentazione fotografica necessaria innanzitutto a fini assicurativi, eventualmente per dimostrare le responsabilità in caso di un contenzioso giudiziale.

Gli altri capitoli della Convenzione descrivono gli obblighi del mittente e del vettore, i loro diritti e le loro responsabilità dal momento del ritiro della merce per il trasporto fino alla consegna al destinatario.

La responsabilità del vettore ha inizio nel momento in cui ritira la merce da trasportare e ha termine nel momento della consegna della merce al destinatario. Il vettore è responsabile dei danni oppure dello smarrimento della merce durante il trasporto oltre che del superamento del termine fissato per la consegna. Nel momento del ritiro della merce da spedire il vettore controlla:

a) l'esattezza delle informazioni nella lettera di vettura relative al numero di colli e ai loro marchi e numeri,
b) lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.

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Se il mittente consegna della merce pericolosa da spedire è tenuto ad avvisare il vettore della natura esatta del pericolo connesso con questa spedizione, eventualmente gli deve comunicare quali misure di sicurezza occorre prendere. Se questo avviso non è contenuto nella lettera di vettura, è obbligo del mittente oppure del destinatario dimostrare in altro modo che il vettore era al corrente della natura precisa del pericolo connesso con il trasporto della merce. È importante sottolineare che questo vale anche per il trasporto di merci pericolose di quantità inferiore per le quali non occorre l’attrezzatura ADR né un addestramento specifico dell’equipaggio del veicolo.

Il vettore può scaricare, distruggere o rendere innocua in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo la merce di cui ignorava la pericolosità, e questo senza obbligo di risarcire il danno. Inoltre, il mittente risponde di tutti i costi e i danni causati dalla consegna di suddetta merce ai fini di trasporto oppure durante il suo trasporto.

La convenzione CMR descrive anche la modalità di gestione dei reclami e delle denunce nell’ambito dell’esecuzione del contratto di trasporto. Le denunce contro il vettore possono essere dovute al danneggiamento, allo smarrimento della merce trasportata oppure a causa del superamento dei termini di consegna. Il diritto al risarcimento per il superamento dei tempi di consegna può essere esercitato soltanto nel caso in cui al vettore sia stata inviata una riserva scritta entro 21 giorni dalla consegna della merce. Se nel momento del ritiro della spedizione il destinatario ravvisa danni evidenti oppure rilevi che manca una parte della merce, deve subito, al più tardi entro 7 giorni, informare in merito il vettore tramite una riserva scritta. In caso di danno alla merce non evidente deve segnalarlo entro 7 giorni dall’accertamento di tale danno. Nei lunghi anni di esperienza non mi è mai capitato un caso di reclamo a posteriori per danneggiamento della merce. Penso che provare che il danneggiamento sia imputabile al vettore è abbastanza problematico perché i danni alla merce potrebbero aver avuto origine ancora prima dell’inizio del trasporto oppure durante la movimentazione, nei magazzini del mittente oppure del destinatario.

Un paio di volte mi è capitato il caso di un trasportatore che, erroneamente, pensava che il vettore fosse responsabile del danneggiamento oppure dello smarrimento della merce nel pieno ammontare del valore della merce, che non è del tutto vero. In alcuni casi raccomanderei di assicurare la merce trasportata. Secondo il protocollo alla Convenzione CMR il limite massimo fissato per il risarcimento del danno di cui risponde il vettore è pari a - 8,33 XDR per ogni chilogrammo iniziato mancante/danneggiato del peso della merce. Tale importo è coperto anche dall’assicurazione della responsabilità civile del vettore chiamata anche assicurazione CMR. Tuttavia, se nella lettera CMR è indicato il prezzo della merce oppure l’interesse speciale alla consegna il vettore risponde poi in piena misura del valore della merce ivi indicato. In caso di smarrimento completo della spedizione il vettore deve pagare l’intero valore della merce, nonché il valore all'importazione, i dazi doganali, l’IVA, le accise ecc. Qualora tale valore sia superiore alla copertura assicurativa della responsabilità civile del vettore derivante dalla convenzione CMR, il vettore deve stipulare un’assicurazione supplementare per la merce. Si tratta soprattutto di merci leggere e preziose.

Qualora il termine di consegna concordato non venga rispettato e il destinatario dimostri che il danno è stato causato da questo ritardo, il vettore è tenuto a risarcire il danno solo fino al valore all’importazione. Nella prassi, soprattutto nel caso dei contratti di trasporto stipulati con i clienti del settore automotive ci capita di ricevere anche la richiesta di un risarcimento danni per l’arresto della linea di produzione. Alcune compagnie di assicurazione offrono anche la copertura di questo rischio che, a mio avviso, esula dal quadro normativo della Convenzione CMR.

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